Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
      2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.
      3. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare a missioni all'estero è deliberata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia.